Art. 1. - E' costituita l'Associazione Culturale " A.S.E.N.". A.S.E.N. e' una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonche' del presente Statuto. Art. 2. - L'Associazione A.S.E.N. persegue i seguenti scopi: - diffondere la cultura esoterica e naturalistica; - ampliare la conoscenza della cultura alchemica, naturalistica, ed esoterica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni; - allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, affinche' sappiano trasmettere la cultura esoterica, naturalistica ed alchemica come un bene per la persona ed un valore sociale; - proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente; - porsi come punto di riferimento per quanti possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni dei temi sopra elencati, una forma di realizzazione delle proprie idee. Art. 3. - L'associazione A.S.E.N. per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attivita', in particolare: attivita' culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, lezione - concerti, incontri di vario genere ; attivita' di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca; attivita' editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonche' degli studi e delle ricerche compiute, oltre che alla pubblicazione di libri e guide. Art. 4. - L'associazione A.S.E.N. e' offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalita' istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. - soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo; - soci sostenitori: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere transitorio e sono esonerati dal versamento di quote annuali. Le quote o il contributo associativo non e' trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non e' soggetta a rivalutazione. Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari e' deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo. Contro il rifiuto di ammissione e' ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri. Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovra' intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri. Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non puo' essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: - beni, immobili e mobili; - contributi; - donazioni e lasciti; - rimborsi; - attivita' marginali di carattere commerciale e produttivo; - ogni altro tipo di entrate. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalita' statutarie dell'organizzazione. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Art. 9. - L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato. Art. 10. - Gli organi dell'Associazione sono: - l'assemblea dei soci; - il Consiglio direttivo; - il Presidente; - il Collegio dei revisori; - il Collegio dei probiviri. Art.. 11. - L'assemblea dei soci e' il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed e' composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa e' convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati. In prima convocazione l'assemblea ordinaria e' valida se e' presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validita' prescinde dal numero dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validita' prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all�albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicita' mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale. Art. 12. - L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: - elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri; - approva il bilancio preventivo e consuntivo; - approva il regolamento interno. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione. All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale. Art. 13. - Il consiglio direttivo e' composto da almeno 3 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. Il Consiglio direttivo e' validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attivita' gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo puo' essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci. Art. 14. - Il Consiglio direttivo e' l'organo esecutivo dell'Associazione A.S.E.N. Si riunisce in media 2 volte all'anno ed e' convocato da: - il presidente; - da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata; - richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci. Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: - predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea; - formalizzare le proposte per la gestione dell�Associazione; - elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno; - elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo; - stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci; - redigere verbale di ogni riunione da affiggere all'albo dell'Associazione. Art. 15. - Il presidente dura in carica tre anni ed e' legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; puo' aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attivita' varie, previa approvazione del Consiglio direttivo. Art. 16. - Il Collegio dei revisori e' composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarita' formale e sostanziale della contabilita', redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. Art. 17. - Il Collegio dei probiviri e' composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione. Art. 18. - Lo scioglimento dell'Associazione e' deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalita' analoghe o per fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662. Art. 19. - Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate. Art. 20. - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.